Statuto - TRENTINO FLY CLUB

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Dati sociali
“TRENTINO FLY CLUB”

Associazione Sportiva Dilettantistica senza scopo di lucro

STATUTO SOCIALE

ART. 1 - DENOMINAZIONE
E' costituita, con riferimento all' art. 18 della Costituzione Italiana e agli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile, l' Associazione Sportiva dilettantistica, culturale e ricreativa denominata:

“TRENTINO FLY CLUB”
Associazione Sportiva Dilettantistica senza scopo di lucro

ART. 2 - SEDE
L'Associazione ha sede presso il domicilio del Presidente protempore in carica. .
ART. 3 - SCOPI ED OGGETTO SOCIALE
L'Associazione è senza finalità di lucro, aconfessionale, apartitica e basata su criteri di democrazia interna e pari opportunità. Essa nasce come unione spontanea di persone che si propongono di svolgere attività finalizzate a :
Mantenere vive le grandi tradizioni e i principi della pesca a mosca con l’insegnamento e l’estensione della sua conoscenza e pratica con tutti i mezzi ritenuti idonei a tale promozione.
Promuovere attività di insegnamento nel campo della costruzione degli artificiali e allo studio degli insetti acquatici ritenuti utili alla pesca.
Si propone inoltre di contribuire alla difesa, tutela, incremento e salvaguardia del patrimonio ittico e dell'ambiente naturale e fluviale.
Potrà collaborare altresì con scuole, Amministrazioni Comunali e altri Enti, presenti sul territorio. L'Associazione esplicitamente accetta ed applica Statuto e Regolamenti e quanto deliberato dal CIO, dal CONI, dalle Federazioni sportive o Enti riconosciuti di promozione sportiva a cui deliberasse di aderire in base alla specifica attività svolta dall'Associazione stessa, nell'ambito dei propri fini istituzionali evidenziati dal presente Statuto. L'Associazione rientra nella fascia di agevolazioni fiscali e tributarie previste, a favore delle Associazioni sportive dilettantistiche, dalle normative di legge vigenti. Durante la vita dell’Associazione è vietato distribuire utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, a meno che tale possibilità sia imposta dalla legge. Gli eventuali utili o avanzi di gestione potranno essere utilizzati unicamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

ART. 4 - SOCI
L'Associazione concede la qualifica di Socio a tutti coloro che partecipano alla vita associativa e accettano lo Statuto sociale, portando con continuità il loro contributo. I Soci hanno poteri e responsabilità sociali precisate da apposito regolamento, costituiscono le assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione e godono dell'elettorato attivo e passivo. I Soci sono in numero indeterminato e se maggiorenni hanno il diritto di voto per approvare o modificare Statuto e regolamenti, per approvare bilanci e rendiconti e per eleggere gli organi direttivi dell’associazione. Ogni socio ha diritto di candidarsi alle cariche sociali, ed ha diritto ad un voto E’ esclusa qualsiasi forma di partecipazione temporanea alla vita associativa. Tutti i Soci possono rinnovare ogni anno la loro iscrizione senza alcun vincolo ed all’atto sono tenuti al pagamento della quota associativa, nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo all’inizio di ogni anno sociale.

Sono previste le seguenti qualifiche di socio:

Socio Fondatore: la qualifica di socio Fondatore viene attribuita esclusivamente alle persone che hanno gettato le basi del Club. I Soci fondatori hanno diritto di voto, possono esprimere pareri se richiesti dal Consiglio DirettivoI Soci Fondatori risultano essere i seguenti:

Gardumi Adriano, Giovannini Maurizio, Finotti Mauro,  Sala Roberto, Lazzeri Franco, Visintainer Ugo, Degasperi Franco.

Socio Onorario: la qualifica di socio onorario viene conferita ai singoli dal Consiglio Direttivo per particolari benemerenze acquisite nell'attività' di sviluppo della pesca a mosca.

Socio Ordinario: tale qualifica a coloro che, a domanda, hanno ottenuto la tessera sociale.

Socio Giovane: qualifica che viene conferita ai ragazzi che non hanno compiuto il 18° anno di età.

ART. 5 – PATRIMONIO
Il patrimonio è costituito dalle quote associative, dai contributi di Enti e di Associazioni, da lasciti, donazioni e atti di liberalità e dai proventi delle varie attività nonché da beni mobiliari ed è di proprietà dei soci che ne assumono in solido attività e passività. L'uso dei beni patrimoniali è destinato al conseguimento degli scopi per cui essi vennero acquisiti e non può essere variata la destinazione se non per decisione dell'Assemblea.
La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 6 - DOMANDA DI AMMISSIONE
Per ottenere l'ammissione all'Associazione occorre:
fare richiesta alla segreteria dell'Associazione compilando il modulo predisposto, compilato in ogni sua parte;
accettare le norme del presente Statuto;
versare la quota associativa
L'ammissione a Socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio è insindacabile e inappellabile.  
In caso di domande di ammissione a Socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà dei genitori.

ART. 7 – DIRITTI E DOVERI  DEI SOCI
La qualifica di Socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento. I Soci hanno il dovere di difendere in campo Sportivo e in quello Civile il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dalle Federazioni ed Enti od Organismi ai quali l'Associazione aderisce od è affiliata.

Nell'ambito del Club non potrà essere svolta, ne' dai consiglieri, ne' dai soci, attività commerciale e comunque ogni attività comunque in contrasto con gli interessi del Club medesimo.


Ogni Socio potrà rendersi promotore di iniziative che rientrino nell'attività' del Club, in tal caso dovrà darne comunicazione alla segreteria ed ottenere la relativa autorizzazione.
Non sussistono limitazioni nei diritti di ciascun Socio e ciascun socio ha diritto ad un voto.

ART. 8 - DECADENZA DEI SOCI
I Soci cessano di appartenere all'Associazione:
per dimissioni volontarie fatte pervenire in forma scritta alla Presidenza;
per morosità nel pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo;
per radiazione, deliberata dal Consiglio Direttivo, contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

A carico dei Soci possono essere adottati provvedimenti di ammonizione e di sospensione, valutata la gravità dei comportamenti tenuti e dopo aver contestato all’ Associato, per iscritto, i fatti che giustificano il provvedimento. L’associato ha diritto di presentare le proprie difese entro e non oltre il termine di cinque giorni dalla data di ricevimento delle contestazioni, o comunque entro i termini previsti dalle normative di legge vigenti. La mancata presentazione delle difese non impedisce la decisione.

ART. 9 - ANNO SOCIALE
L'anno sociale e l'esercizio iniziano il primo gennaio e terminano il 31 dicembre.

ART. 10 - ORGANI
Gli organi direttivi e tecnici dell'Associazione sono:
a) Assemblea generale dei Soci;
b) Consiglio Direttivo;
c) Presidente.

ART. 11 - ASSEMBLEA
L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione, regola la vita associativa ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

ART. 12 - DIRITTO DI PARTECIPAZIONE
Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli Soci in regola con il versamento della quota associativa dell’anno in corso e per essi sussiste il principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, secondo comma,c.c.. Non è ammessa la partecipazione all’ assemblea per delega.

ART. 13 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea dei Soci:
a)   delibera nei limiti dello Statuto sull'indirizzo generale dell'attività e la gestione        del  Sodalizio;
b)  approva il bilancio preventivo e quello consuntivo entro il mese di aprile;
c)   elegge il Consiglio Direttivo;
delibera in sede straordinaria sulle modifiche dello Statuto.
approva e modifica i regolamenti.
Eleggere i  tre Probiviri ( vedi art.23 )

Tutte le deliberazioni dell’assemblea, compresi i bilanci approvati, sono disponibili presso il domicilio del Presidente protempore in carica . Ogni socio ha diritto di chiedere copia delle deliberazioni pagando le sole spese di riproduzione.

ART. 14 – CONVOCAZIONE
La convocazione dell'Assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo, a seguito di propria deliberazione, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei Soci ordinari che proporranno l'ordine del giorno. In tal caso, la stessa dovrà essere convocata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione sarà fatta con qualsiasi mezzo almeno quindici giorni prima della data di convocazione, indicando l’ordine del giorno.

ART. 15 - VALIDITA' ASSEMBLEARE
Tanto l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide con la presenza della maggioranza (metà più uno) dei Soci. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

ART. 16 - MODIFICHE DELLO STATUTO
Le eventuali modifiche dello Statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea straordinaria dei Soci e solo se poste all'ordine del giorno.
Per tali deliberazioni è obbligatoriamente necessario il parere favorevole dei due terzi dei Soci Fondatori attivi (che hanno rinnovato la tessera senza interruzioni di continuità).
Le delibere dell'Assemblea Straordinaria dovranno essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei votanti. Gli astenuti non partecipano alla determinazione del quorum.

ART. 17 - CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri compreso fra quattro   e sette,  e nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vicepresidente , il Segretario ed il Tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.
Il   Consiglio   Direttivo   dura  in   carica  per   due   anni.  Si riunisce periodicamente almeno   quattro  volte  l’ anno , straordinariamente  quando  lo  ritenga  opportuno il Presidente o quando la maggioranza dei suoi componenti lo richieda espressamente. I suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo delibera validamente con l’ intervento della metà più uno dei suoi componenti.  A parità di voti prevale il voto del Presidente.
Il Consigliere o i Consiglieri che risultassero assenti ingiustificati a due riunioni consecutive del Consiglio Direttivo verranno considerati dimissionari a tutti gli effetti.
Il consigliere, che pur giustificato, non presenzia ad almeno la metà delle riunioni del C.D. svolte nell’ anno solare, si riterrà automaticamente decaduto dal suo incarico.



ART. 18 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo esercita le seguenti funzioni ed attribuzioni:

a) cura il raggiungimento dei fini per cui è stata costituita l'Associazione attraverso    l'ordinaria amministrazione e, con l'esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'Assemblea dal presente Statuto, la straordinaria amministrazione;
b) attua le deliberazioni dell'Assemblea;
c) delibera sulle domande di ammissione di nuovi Soci;
d) predispone il bilancio preventivo e consuntivo da presentare all'Assemblea riferendo sull'attività svolta e su quella in programma;
e) stabilisce le quote che i Soci ordinari debbono versare annualmente a seconda delle esigenze sociali, dell'attività svolta e delle condizioni finanziarie dell'Associazione;
f) designa i collaboratori tecnici preposti alle varie attività sociali;
g) convoca l'Assemblea ordinaria e le eventuali Assemblee straordinarie;
h)  decidere sulle eventuali infrazioni disciplinari dei Soci;

ART. 19 - IL PRESIDENTE
Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, dispone del potere di firma sociale. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne esegue le deliberazioni. Il Presidente è responsabile del funzionamento dell'Associazione e degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Associazione stessa. Coordina lo svolgimento delle manifestazioni e dell'attività, firma la corrispondenza che impegna il Sodalizio, mantiene i contatti con il CONI, le Federazioni sportive e gli altri soggetti, pubblici e privati. Nel caso di assenza e/o impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente.

ART. 20 - RESPONSABILITA’
Il Consiglio Direttivo risponde solidalmente del buon andamento dell’ Associazione, sia sul piano morale, che su quello finanziario, secondo le vigenti normative di legge.

ART. 21 - DURATA
La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione non potrà essere sciolta se non in base a specifica deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

ART. 22 - SEZIONI
L’ Associazione potrà costituire delle Sezioni in luoghi diversi dalla propria sede legale, qualora sia opportuno, per meglio raggiungere gli scopi sociali.

ART. 23 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Tutte le controversie tra i Soci e tra questi e l’ Associazione ed i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri da nominarsi dall’ Assemblea. Il loro giudizio sarà inappellabile.

ART. 24 - SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione di almeno quattro quinti dei Soci e comunque secondo le norme del Codice Civile. Le eventuali attività, le attrezzature, premi e quanto altro di proprietà dell’ Associazione, risultanti al momento dello scioglimento, saranno devolute ai fini sportivi, sentito l’organismo di controllo previsto dalla legge e rispettati gli altri eventuali vincoli di legge.

ART. 25 - NORMA FINALE
Per tutto quanto non previsto specificamente dal presente Statuto valgono le norme degli Enti e Federazioni di appartenenza, le disposizioni del Codice Civile e di Leggi Speciali.









Trentino Fly Club  - Info@trentinoflyclub.com
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